LEGGE 24 LUGLIO 2013 SUI FONDI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO

La Banca nazionale ceca, ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 3, della legge n. 240/2013 del Coll., Delle società di investimento e dei fondi di investimento, in appresso denominata “la legge”, deve:

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI DI BASE
§ 1

Oggetto di modifica
Il presente decreto incorpora i regolamenti dell’Unione europea in materia 1 ) e disciplina i requisiti relativi al contenuto e alla struttura dello statuto di un fondo di investimento collettivo (di seguito “lo statuto”).

§ 2

Struttura statutaria
(1) Gli statuti sono divisi in almeno 12 parti, che contengono:

a) informazioni sul fondo di investimento collettivo (§ 3);

b) informazioni sul gestore di un fondo di investimento collettivo (§ 4),

c) dati relativi all’amministratore del fondo di investimento collettivo (Sezione 5);

d) informazioni sulla messa in servizio di un’altra attività (sezione 6),

e) dati relativi al fondo di un fondo di investimento collettivo (§ 7),

f) strategia di investimento (sezione 8);

g) il profilo di rischio (Sezione 9);

h) dati storici sulla performance (sezione 10),

(i) Principi di gestione e dati sul pagamento di profitti o profitti (§ 11);

j) dati relativi alle azioni o alle azioni emesse dal Fondo di investimento collettivo (Sezione 12);

(k) informazioni sulle commissioni a carico degli investitori e costi pagati a valere sulle attività del fondo di investimento collettivo (articoli da 13 a 15);

(l) altre informazioni necessarie agli investitori per ispezionare l’investimento (Sezione 16).

(2) I dati richiesti nella Sezione 16 possono anche essere menzionati in altre parti dello Statuto se sono collegati ad essi. Per quanto riguarda i dati di cui alla sezione 4 (1) g), h) e i), § 5 (1) Articolo 10, paragrafo 1, sezione 13 (1), (3), (4) e (5), sezione 16 (3) (a) (d), (e), (f) e (h) e l’articolo 19 (4) f) la parte pertinente dello statuto può fare riferimento all’allegato dello statuto nel quale viene fornita tale indicazione.

(3) I dati richiesti nelle sezioni da 17 a 21 sono indicati nella parte dello statuto di cui al paragrafo 1, a cui il contenuto appartiene.

(4) Lo statuto del fondo di investimento collettivo, che è una società per azioni a capitale variabile che crea questi comparti e comparti abbiano uno status indipendente è ulteriormente suddivisa a seconda che i dati che sono comuni a tutti i comparti. Questi dati verranno inseriti in relazione a un comparto designato

a) separatamente nella parte pertinente dello statuto, oppure

(b) in una parte separata costituita da una serie di parti rilevanti dello Statuto che non sono comuni a tutti i Comparti.

(5) Dove lo statuto è suddiviso secondo il paragrafo 4 (b), i paragrafi da 1 a 3 si applicano mutatis mutandis.

PARTE SECONDA

QUESTIONI GENERALI DELLO STATUTO
§ 3

Fondo di investimento collettivo
[Per quanto riguarda l’articolo 220, paragrafo 1 b) della legge]

(1) Le informazioni sul fondo di investimento collettivo sono

(a) ragione sociale, nome o altra designazione, sede legale e numero identificativo del fondo, se assegnato,

b) la data di creazione del fondo,

c) l’ iscrizione del fondo nell’elenco dei fondi di investimento 2 ) gestito dalla Banca nazionale ceca,

(d) il periodo per il quale il Fondo è stato creato o istituito,

(e) se il fondo è un fondo standard o un fondo speciale,

(f) se si tratta di una gestione o di un comparto, e

g) i dati storici sulle questioni di stato, in particolare le precedenti società commerciali, marchi o altri fondi designazioni, i dati sulle fusioni o acquisizioni, modifiche alla società di gestione, il fondo di investimento o l’amministratore del fondo di investimento, la data della conversione di un fondo speciale per fondo di serie; nel caso in cui una società storica cifra di Gestione non è un fondo di investimento collettivo o amministratore del fondo di investimento collettivo conoscere o avere dubbi circa l’accuratezza di tali informazioni devono essere enterd supplemento.

(2) Nel caso di un fondo di investimento collettivo che è un fondo comune di investimento, l’informazione sul fatto

a) è un fondo comune aperto o un fondo comune di tipo chiuso,

(b) è istituito un gruppo di detentori di quote; se stabilito, i dettagli della sua portata,

c) dopo il periodo per il quale è stato creato un fondo comune di investimento di tipo chiuso entra in liquidazione o si trasforma in una società di fondi o di magazzino comune aperto a capitale variabile

d) un socio al momento di un fondo chiuso il diritto di riacquistare il certificato quota al conto del fondo entro i termini specificati, e definire il periodo di tempo durante il quale i chiusi certificati di fondo comune di riacquisto 3 ) .

(3) I dati del fondo di investimento di capitale sono iscritti, se si tratta di una società per azioni, o la quantità di capitale che viene registrato, se si tratta di una società per azioni a capitale variabile.

(4) Il fondo di investimento collettivo, che è una società per azioni a capitale variabile che, in base al suo statuto, può creare comparti, è anche un elenco di comparti creati.

(5) I dati sul fondo di investimento nel fondo di investimento collettivo evento di autogoverno contiene anche informazioni riguardo la decisione di autorizzare le attività del fondo autonomo di investimento emessi dalla Banca nazionale ceca, data di emissione, il numero di riferimento e la data di entrata in vigore della presente decisione e le sue successive modifiche.

§ 4

Amministratore delegato
[Per quanto riguarda l’articolo 220, paragrafo 1 a) della legge]

(1) Informazioni sulla società di gestione di fondi di investimento collettivo, che non è un fondo di investimento collettivo autonomo, lo è

(a) ragione sociale, nome o altra designazione, sede legale e numero di identificazione, se assegnato,

b) la data di costituzione del gestore,

c) un’indicazione dell’elenco nell’elenco delle società di investimento o delle società di gestione con sede in uno Stato estero che sono autorizzati a gestire i fondi di investimento,

(d) l’ ammontare del capitale sociale e l’indicazione del suo rimborso,

e) l’indicazione della decisione di autorizzare le attività che coinvolgono l’autorità che ha emesso la decisione, data di emissione, il numero di riferimento e la data di entrata in vigore della decisione e le sue successive modifiche,

(f) un’indicazione del gruppo consolidato ( 4 ) a cui è inclusa la gestione di un fondo di investimento collettivo,

g) un elenco delle persone o delle persone di cui alla sezione 21 (5) della legge, indicando le loro funzioni,

h) le informazioni sulle caratteristiche che un alto ufficiale o di una persona ai sensi del § 21 comma 5 della legge esercitato al di fuori della società di gestione, il fondo di investimento se hanno importanza in relazione alle attività della Società di gestione, il fondo di investimento o di un fondo di investimento collettivo gestito.;

(i) dati in materia di affari 5 ) a

j) l’ elenco dei fondi di investimento gestiti dalla direzione del fondo di investimento collettivo.

(2) I dati sulla società di gestione di fondi di investimento collettivo, che è un fondo di investimento collettivo, sono le informazioni di cui al paragrafo 1 da (f) a (h) unitamente alla spiegazione che il Fondo è l’unico proprietario del Fondo.

§ 5

amministratore
[Per quanto riguarda l’articolo 220, paragrafo 1 a) della legge]

(1) Informazioni sull’amministratore del fondo di investimento collettivo, se la gestione del fondo di investimento collettivo non è il gestore del fondo di investimento collettivo, sono

(a) ragione sociale, nome o altra designazione, sede legale e numero di identificazione, se assegnato,

(b) la data di creazione dell’amministratore,

c) una voce nell’elenco dei principali amministratori o amministratori con sede in uno Stato estero autorizzati ad amministrare i fondi di investimento,

(d) i dettagli della decisione di autorizzare un’attività, compreso il nome dell’autorità emittente, la data di rilascio, il numero di riferimento e la data in cui la decisione diventa definitiva e le sue successive modifiche,

e) una descrizione della portata delle principali attività svolte dall’amministratore di OICVM per l’UCI 6 ) ,

f) dati relativi al gruppo consolidato in cui è incluso il gestore del fondo di investimento collettivo,

g) l’ ammontare del capitale sociale e le informazioni sul pagamento del capitale sociale,

h) elenco degli amministratori o delle persone di cui alla sezione 21 (5) della legge, con indicazione delle loro funzioni,

i) informazioni sulle caratteristiche che un alto ufficiale o di una persona ai sensi del § 21 cpv. 5 della legge porterà via l’amministratore del fondo di investimento collettivo se hanno importanza in relazione alle attività di amministratore del fondo di investimento collettivo o del fondo di investimento, la cui amministrazione è effettuata.

(j) dettagli della materia di affari e

k) l’ elenco dei fondi di investimento amministrati dall’amministratore del fondo di investimento collettivo.

(2) Laddove la gestione di un fondo di investimento collettivo sia gestita dal suo gestore, tale circostanza deve essere indicata, nonché le informazioni di cui al paragrafo 1 e).

§ 6

Impegno per un’altra attività
[Per quanto riguarda l’articolo 220, paragrafo 1 j) della legge]

(1) I dati sulla messa in servizio di un’altra attività individuale, che include la gestione di un fondo collettivo di investimento 7 ) , sono

a) ragione sociale, nome o altra designazione, sede legale e numero di identificazione della persona autorizzata, se assegnata,

(b) informazioni su quale parte del patrimonio dell’OCI sarà gestita, e

c) la designazione delle attività svolte dall’OICVM, la loro portata e l’identificazione più dettagliata delle attività appartenenti alle attività di un fondo di investimento collettivo gestito da tale persona.

(2) I dati sulla messa in servizio di un’altra attività individuale, che include l’amministrazione di un fondo di investimento collettivo 8 ) , sono

a) ragione sociale, nome o altra designazione, sede legale e numero di identificazione del delegato, se assegnato, e

(b) la designazione delle attività che rivestono importanza per il fondo di investimento collettivo che svolge la persona incaricata e la loro portata.

§ 7

custode
[Per quanto riguarda l’articolo 220, paragrafo 1 a) della legge]

(1) L’informazione sul depositario di un fondo di investimento collettivo è

(a) ragione sociale, nome o altra designazione, sede legale e numero di identificazione, se assegnato,

(b) un’indicazione dell’iscrizione nell’elenco dei depositari dei fondi di investimento,

c) una descrizione delle attività di base del fondo di investimento depositaria ei suoi obblighi nei confronti del fondo di investimento, compresa la definizione delle sue responsabilità in particolare per la custodia di strumenti di investimento nelle attività del patrimonio del fondo di investimento di custodia collettiva del fondo di investimento collettivo e le registrazioni di fondi di investimento collettivo, ancorché il depositario nominato un’altra performance di questa attività,

d) una descrizione di altre attività che il depositario del fondo di investimento collettivo svolge per un fondo di investimento collettivo 9 ) , e

(e) dettagli del gruppo di consolidamento a cui è incluso il depositario del fondo di investimento collettivo.

(2) Se il depositario di un fondo di investimento collettivo ne ha autorizzato un altro, anche le informazioni sul depositario del fondo di investimento collettivo

a) ragione sociale, nome o altra designazione, sede legale e numero di identificazione della persona autorizzata, se assegnata,

b) designazione delle attività ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, della legge, che l’ufficiale autorizzato svolge, il loro campo di applicazione e

(c) designazione delle principali o di altre attività significative che la persona abilitata a svolgere.

Sezione 8

Strategia di investimento
[Per quanto riguarda l’articolo 220, paragrafo 1 c) della legge]

Questa parte dello statuto contiene una strategia di investimento di un fondo di investimento collettivo ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 3, della legge e informazioni sulle tecniche di investimento e di gestione ai sensi dell’articolo 215 della legge.

§ 9

Profilo di rischio
[Per quanto riguarda l’articolo 220, paragrafo 1 d) della legge]

(1) Il profilo di rischio del fondo d’investimento si basa sul profilo di rischio e rendimento dell’investimento e si esprime principalmente l’indicatore sintetico. Per il metodo di presentazione dell’indicatore e requisiti sintetico spiegazioni verbali si applicano, mutatis mutandis, l’articolo 8 e allegato n. 1 della disciplina comunitaria direttamente applicabile attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari 10 ) ( di seguito “regolamento”).

(2) Il profilo di rischio del fondo di investimento collettivo comprende un avvertimento che il valore dell’investimento può diminuire e aumentare e che il rendimento dell’importo originariamente investito non è sempre garantito.

(3) il profilo di rischio, a seconda della strategia di investimento del fondo di investimento contiene una descrizione dei rischi significativi che sono associati con esso, in particolare il rischio di credito, il rischio di carenza di liquidità, il rischio di regolamento, rischio di mercato, rischio operativo e rischio di concentrazione.

(4) Se la gestione di un fondo di investimento collettivo utilizza tecniche per gestire questo fondo, devono essere fornite anche informazioni sui rischi associati all’uso di tali tecniche e sul loro impatto sulla performance del fondo.

(5) Se un fondo di investimento collettivo replica la composizione dell’indice di azioni o obbligazioni o indice o l’altro altro finanziario monitorato indicatore quantitativo espresso (benchmark), la descrizione dei rischi derivanti dal metodo scelto di copiare o di monitoraggio.

§ 10

Spettacolo storico
[Per quanto riguarda l’articolo 220, paragrafo 1 e) della legge]

(1) I dati sulla performance storica di un fondo di investimento collettivo sono visualizzati in un grafico a barre.

(2) Il calcolo della performance storica è basato sul valore del capitale del fondo di investimento collettivo di capitale e sull’ipotesi che tutti i rendimenti del fondo di investimento collettivo siano stati reinvestiti.

(3) Per il metodo di presentare grafico a barre, avvertenze supplementari e possibili valori simulati performance passata si applica mutatis mutandis, gli articoli da 15 a 19 e allegato n. 3 del regolamento 10 ) .

§ 11

Principi per la gestione e il pagamento delle quote di profitto o di reddito
[Per quanto riguarda l’articolo 220, paragrafo 1 f) eg) della legge]

(1) I principi per la gestione di un fondo di investimento collettivo comprendono, in particolare

a) la definizione del periodo del fondo di investimento collettivo,

b) le informazioni se l’approvazione del bilancio, l’assegnazione di utili o altri proventi del patrimonio del fondo di investimento collettivo e la decisione sulla liquidazione delle perdite derivanti dalla gestione del fondo rientra nell’ambito di applicazione del corpo di legge o di vigilanza della Società di Gestione del Fondo 11 ) .

c) regole e termini per la valutazione delle attività e dei debiti 12 ) a

(d) l’uso di profitti o proventi della gestione del Fondo, in particolare se saranno pagati o reinvestiti.

(2) Laddove un fondo di investimento collettivo paghi una parte degli utili o dei profitti, deve indicare i dati di pagamento che contengono

a) il giorno decisivo per il pagamento delle quote o degli utili di profitto,

(b) il termine per il pagamento di profitti o profitti,

(c) il modo in cui vengono pagati profitti o benefici,

(d) il periodo di tempo in cui decade il diritto al pagamento degli utili o delle prestazioni;

e) informazioni sull’eventuale pagamento di un deposito a scopo di lucro ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 2 b) della legge, compresa la determinazione delle condizioni alle quali tale pagamento è possibile e le modalità di pagamento di tale deposito.

(3) Pubblica se un collettivo certificati di fondi di investimento con diritti speciali o diversi tipi di azioni, indicano i dettagli del pagamento delle quote nel conto dei ricavi derivanti da azioni con diritti speciali o tipi di azioni.

§ 12

Quote o azioni emesse da un fondo di investimento collettivo
[Per quanto riguarda l’articolo 220, paragrafo 1 h) della legge]

(1) I dati sulle quote o azioni emesse dal fondo di investimento collettivo sono

(a) informazioni sul fatto che lo sia

1. certificati o azioni di quote;

2. titoli o titoli di libro,

b) le informazioni se le quote o le azioni ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato europeo 13 ) , o ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione 14 ) , o se il loro prezzo si rese pubbliche attraverso un mercato regolamentato europeo o del sistema multilaterale di negoziazione, e l’etichettatura questi mercati o sistemi di commercio multilaterale,

(c) il valore nominale di un certificato unitario o di uno stock, se del caso, o l’informazione che si tratta di certificati unitari o azioni prive di valore nominale,

(d) la valuta in cui è espresso il valore nominale dei certificati o delle azioni unitari,

e) un marchio di identificazione secondo il numero di identificazione del sistema di numerazione internazionale (ISIN), se assegnato,

(f) la ragione sociale, il nome o altra designazione della persona che registra le obbligazioni o le azioni contabili o una breve descrizione del modo in cui tali registrazioni sono conservate;

(g) una descrizione dei diritti speciali relativi ai certificati o alle azioni delle quote.

(2) Un fondo di investimento collettivo, che è un fondo comune di investimento di tipo aperto o una società per azioni a capitale variabile, ad eccezione dei dati di cui al paragrafo 1,

a) il metodo di determinazione di un termine per il calcolo del valore corrente delle azioni di unità o di investimento, compreso il calcolo per determinare la quota di capitale del fondo per certificati azionari con diritti speciali o su diversi tipi di azioni di investimento nel calcolo del valore attuale del 15 ) .

b) notare che l’amministratore di fondi di investimento collettivo emetterà certificati di investimento o azioni di investimento per un importo ai sensi del § 130 par. 2 legge, se l’amministratore del fondo di investimento collettivo intende procedere ai sensi della presente disposizione,

(c) posizione e frequenza di pubblicazione del valore corrente di un certificato o di un evento di investimento,

d) le procedure e condizioni di rilascio dei certificati di investimento o azioni di investimento, determinazione della giornata applicabile, la quantità minima o la quantità di certificati di investimento o azioni di investimento in questione, il metodo di arrotondamento valore delle azioni unitari o di investimento, le condizioni per la soluzione delle domande di rilascio di Azioni o quote di investimento, compreso il pagamento di arretrati o pagamenti in eccesso,

e) le procedure e le condizioni per il rimborso delle quote o azioni di investimento, in particolare scadenze per il rimborso, un modo di arrotondare il valore delle azioni di unità o di investimento, compresa la liquidazione degli arretrati o pagamenti in eccesso.

(f) i motivi per i quali il rimborso può essere sospeso;

(g) il luogo di emissione e di rimborso dei certificati di quote o delle quote di investimento.

(3) Un fondo di investimento collettivo, che è una società a responsabilità limitata pubblica e non è una società per azioni a capitale variabile, ad eccezione delle informazioni di cui al paragrafo 1,

a) una descrizione della procedura per la sottoscrizione di azioni con quei limiti di tempo per il rilascio, tra le possibili opzioni per la risoluzione anticipata o ridurre la sottoscrizione da parte di sottoscrizione,

(b) indicazione del luogo in cui le azioni sono sottoscritte e, se del caso, informazioni sulle persone che forniscono i servizi di abbonamento;

(c) la procedura per l’aumento del capitale sociale di una società per azioni.

Spese e costi
[Per quanto riguarda l’articolo 220, paragrafo 1 (i) della legge]

§ 13

(1) Informazioni sulle tariffe applicate per gli investitori ei costi pagati dal patrimonio del fondo d’investimento deve essere fornita sotto forma di tabella di cui all’allegato n ° 1 e i seguenti requisiti.:

(a) una detrazione, una sovrattassa o una commissione è l’importo massimo del corrispettivo ( 16 ) che può essere addebitato all’investitore in relazione al completamento o alla cessazione del suo investimento,

(b) La spesa totale 17 ) rappresenta l’ammontare totale dei costi pagati dall’OICVM durante il periodo contabile e

c) se la tassa quotate a seconda della crescita annua del valore del capitale del fondo per un certificato azionario o di una quota del fondo di investimento collettivo (la “Commissione di Performance”) esprime la quantità totale del risarcimento che può essere pagato dal fondo nel caso in cui la performance di questo fondo supererà il benchmark che confronta la performance.

(2) L’importo delle tasse di cui al paragrafo 1 (a) e (c) devono essere indicati in termini percentuali, insieme con la base su cui si basa il calcolo.

(3) La spesa totale di cui al paragrafo 1 (b) devono essere segnalati nel precedente esercizio come una percentuale del costo totale. Il Total Expense Ratio (TER) del Fondo è pari al rapporto tra il costo totale e il valore medio mensile del Fondo azionario. L’importo totale dei costi: il costo totale delle spese e commissioni, i costi amministrativi e altri costi operativi nel conto dei costi e dei profitti o le perdite del fondo di investimento, dopo aver dedotto le commissioni su operazioni in strumenti finanziari.

(4)Se un fondo di investimento collettivo di capitale investe almeno il 10% del proprio patrimonio in titoli o titoli dematerializzati di altri fondi di investimento o fondi di investimento esteri (i “fondi target”), il costo totale di mettere una percentuale utilizzando un indicatore sintetico del costo complessivo (TER sintetico) . Il TER sintetico è pari alla somma del TER e TER ciascuno dei fondi target in proporzione alla quota di investimento nel fondo target capitale del fondo, mentre la percentuale del rapporto tra deduzioni, supplementi e costi di fondi target al valore medio mensile del capitale del fondo in questo caso è incluso nel target TER fondi. Se il fondo obiettivo non pubblica il proprio TER, il suo importo è stimato ai fini del calcolo del TER sintetico. Il TER sintetico deve essere calcolato secondo la formula indicata nell’allegato.

(5) Informazioni sulle tariffe applicate per gli investitori ei costi pagati da fondo di investimento collettivo deve essere accompagnata da una spiegazione da cui è chiaro quale sia l’investitore pagato direttamente e ciò che è pagato dal patrimonio del fondo di investimento collettivo e qual è l’importo di tutte le commissioni e le spese. Dalla spiegazione deve essere anche chiaro che le tasse e le spese del investimento collettivo serve per assicurare la gestione del proprio patrimonio e possono ridurre l’apprezzamento dei fondi investiti.

§ 14

Saranno inoltre inclusi i dati sulle commissioni addebitate agli investitori e i costi pagati dalle attività del fondo di investimento collettivo

a) il metodo di determinazione e l’ammontare della remunerazione al gestore di fondi di investimento collettivo,

b) il metodo di determinazione e l’importo della remunerazione al curatore del fondo di investimento collettivo,

(c) il metodo di determinazione e l’importo della remunerazione corrisposta al depositario del fondo di investimento collettivo,

d) le modalità di determinazione dell’importo del corrispettivo e la persona che è stato accusato di varie attività, che comprende la gestione del fondo di investimento collettivo o l’amministrazione dei fondi di investimento collettivo, se si verifica tale delega e se la remunerazione versata dal patrimonio del fondo, e

(e) una panoramica degli altri costi pagati delle attività del fondo di investimento collettivo che non sono inclusi nei pagamenti di cui alle lettere da (a) a (d).

§ 15

(1) Nel caso di un fondo di investimento collettivo che

a) applica una tariffa forfetaria comprensiva di tutte le tariffe addebitate agli investitori; nella tabella deve essere inserita una tariffa fissa conformemente all’allegato 1,

b) determinare l’importo massimo addebitabile del canone è fissato importo massimo addebitabile della tabella tassa ai sensi dell’allegato n. 1, se sia il fondo Società di gestione degli investimenti si impegna a mantenere tale importo e pagare i costi aggiuntivi.

(2) Se non è possibile determinare l’importo totale delle spese ai sensi dell’articolo 13 (1) (b) altrimenti, sarà determinato da una stima qualificata. In questo caso, la stima sarà integrata da un’avvertenza che indica che la spesa totale è solo una stima e le informazioni su dove e quando l’investitore può venire a conoscenza dell’importo effettivo della spesa totale.

(3) Se gli azionisti della stessa fondo comune 18 ) o dei possessori di azioni di 19 ) insieme differente deduzioni, tasse o supplementi connessi con la gestione del fondo di investimento collettivo, a seconda della quantità dell’investimento iniziale, la lunghezza del tempo di mantenimento del certificato azionario o di azioni o altro obiettivo di cui criteri, devono essere fornite informazioni su questo fatto. L’importo della detrazione, sovrattassa o addebito, compresa una spiegazione del criterio utilizzato, deve essere presentato nella tabella dell’allegato 1.

§ 16

Dati aggiuntivi necessari per gli investitori per effettuare una valutazione dell’investimento informato
[Per quanto riguarda l’articolo 220, paragrafo 1 k) della legge]

(1) I dati aggiuntivi necessari agli investitori per effettuare una valutazione dell’investimento informato sono, in particolare, i dati statutari e supplementari sul fondo di investimento collettivo.

(2) L’ informazione di stato è

a) le norme per l’aggiornamento dello statuto e il modo in cui lo statuto è pubblicato e modificato, a meno che tali informazioni non siano contenute nello statuto della società per azioni allegato allo statuto,

(b) un’avvertenza che, oltre allo Statuto, sia pubblicata anche la comunicazione di informazioni chiave e che i dati ivi contenuti devono essere coerenti con i dati contenuti nello Statuto,

(c) la designazione dell’organo di gestione del fondo di investimento collettivo sotto la cui responsabilità è soggetta l’approvazione dello statuto e dei suoi emendamenti;

d) la data della firma dello statuto l’attuale formulazione del corpo di legge o un membro del corpo di legge, con il suo nome, cognome e funzione, che dalla società di gestione, il fondo di investimento esegue.

(3) Informazioni supplementari sul fondo di investimento collettivo

a) la designazione del fondo di investimento in base al tipo di attività che possono essere acquisiti nel patrimonio del fondo di investimento collettivo, come i fondi azionari, fondi obbligazionari, fondo del mercato monetario a breve termine, fondo del mercato monetario o fondo è, se tale designazione di solito utilizzato.

b) le caratteristiche del dell’investitore tipico per cui il fondo di investimento collettivo destinato, soprattutto in termini di rapporto tra l’investitore ai rischi associati agli investimenti nel fondo, il livello richiesto della sua esperienza con investendo nel mercato dei capitali e in termini di orario, al termine del quale dovrebbe essere investimenti detenuti , in modo che l’investitore possa ottenere il rendimento atteso,

(c) una breve spiegazione del modo in cui vengono prese le decisioni sugli investimenti in attività che possono essere acquisite nel patrimonio del Fondo,

d) ragione sociale, nome o altra designazione, sede legale e numero di identificazione del revisore 20 ) se assegnato,

e) ragione sociale, nome o altra designazione, sede legale e numero di identificazione dello sponsor principale, se assegnato,

f) le informazioni sulla persona il cui nome o il nome di un elemento distintivo è con il suo consenso contenuti nella designazione di un fondo comune di investimento o di un comparto costituito una società per azioni a capitale variabile compresa una descrizione della portata dei poteri e il metodo della loro applicazione che ne derivano,

g) informazioni sulle condizioni in cui si può decidere la liquidazione o la conversione di un fondo comune di investimento o società per azioni, compreso il periodo in cui gli investitori saranno informati di questa intenzione, e la procedura di cancellazione e di conversione.

(h) un punto di contatto in cui è possibile ottenere ulteriori informazioni (indirizzo, telefono, indirizzo e-mail, indirizzo del sito Web), se necessario;

i) informazioni di base sul regime fiscale che si applica alla collettiva di fondi di investimento, il possesso e il trasferimento di quote o azioni del fondo, tra cui un avvertimento che la tassazione dei redditi o utili dei singoli investitori dipende dalle norme fiscali vigenti, che non può essere per ogni investitore lo stesso e qualora un investitore non sia a conoscenza del regime fiscale applicabile a tale investitore, dovrebbe rivolgersi a un esperto,

j) modalità e frequenza di pubblicazione delle relazioni sui risultati della gestione del fondo,

(k) dati sulla Banca nazionale ceca come organismo di vigilanza del fondo di investimento collettivo;

l) ha ricordato agli investitori che l’autorizzazione per le attività di una società di investimento, un fondo di investimento di autogoverno, persone straniere ai sensi del § 481 della legge o l’amministratore principale, la supervisione esercizio e l’approvazione prima di cambiare lo statuto del fondo standard di Banca nazionale ceca non garantiscono il ritorno sugli investimenti o le prestazioni del fondo di investimento non può escludere la possibilità di una violazione degli obblighi di legge o di statuto, fondo di investimento collettivo Società di gestione, l’amministratore della collettiva depositaria dei fondi di investimento di un fondo di investimento collettivo o altra persona e non garantiscono che eventuali danni derivanti da tale violazione sarà sostituito.

PARTE TERZA

SPECIALE SPECIALE DELLO STATUTO
§ 17

Particolarità dello statuto del Fondo speciale
Le caratteristiche speciali dello statuto del fondo speciale sono i dati specificati nella Sezione 241 (1) b), c), e), f), k) eb) della legge.

§ 18

Caratteristiche speciali dello status di fondo subordinato
(1) Nel caso di un comparto, i seguenti dati devono essere inclusi nella strategia di investimento

a) la ragione sociale, il nome o altra designazione, la sede legale e il numero di identificazione del fondo di gestione, se assegnato,

(b) la ragione sociale, il nome o altra designazione, la sede legale e il numero di identificazione della gestione del fondo di gestione, se assegnato,

(c) lo Stato membro di origine del fondo di gestione,

(d) la misura in cui un comparto investe il proprio patrimonio in titoli o titoli in forma di libro emessi dal fondo di gestione;

e) una descrizione della strategia di investimento di gestione del fondo completato da informazioni sul fatto che la performance del comparto sarà simile alla performance del Fondo o di controllo se e come sarà diverso.

(2) I dati del profilo di rischio del comparto sono inoltre inclusi

(a) il profilo di rischio del fondo di gestione e la spiegazione del profilo di rischio del comparto in relazione alla sua divergenza dal profilo di rischio del fondo di gestione, se diverso in qualsiasi direzione materiale;

(b) una spiegazione del meccanismo per l’acquisto e la vendita di titoli o valori contabili immessi dal fondo di gestione.

(3) I dati sul rendimento storico del comparto è integrato con i dati sul rendimento storico gestione del fondo, se il comparto presenta i dati sul rendimento storico della sua gestione del Fondo come un puntatore o di un indice (benchmark).

(4) Se il comparto è stato creato al più tardi la gestione del fondo, la performance storica del comparto per anni prima che cominciasse ad esistere, sostituito dal rendimento attuale gestione del fondo (performance simulata), a condizione che il comparto può investire solo in titoli emessi dalla direzione fondi e attività altamente liquide o le caratteristiche del comparto non sono significativamente diverse dalle caratteristiche del fondo di gestione.

(5) Se il comparto ha dati sulla loro performance storiche di tempo prima che iniziassero investire in un comparto, il fondo acquisisce le loro informazioni sul rendimento storico per tutti i periodi, sotto forma di un grafico a barre in base al § 10 e lo ha segnato quando cominciò investire come comparto.

(6) Informazioni sulle tariffe applicate agli investitori ed i costi sostenuti da un comparto di investimento collettivo anche contenere informazioni sui costi, che sono pagati dal patrimonio del comparto a causa dei suoi investimenti in titoli o titoli dematerializzati emessi dal fondo di gestione. Precipitazione, supplementi, le tasse e la quota di premio applicato attraverso la gestione del Fondo e la sua spesa totale è incluso nel calcolo del costo totale del comparto.

(7) Ulteriori informazioni necessarie agli investitori per effettuare una valutazione informata dell’investimento relativo al Comparto sono

(a) una breve descrizione della struttura di gestione del fondo di gestione e informazioni su dove ottenere lo status del fondo di gestione;

(b) una descrizione degli effetti fiscali dell’investimento in titoli o titoli in forma scritturale emessi dal fondo di gestione di un comparto,

(c) una sintesi dell’accordo tra i gestori e gli amministratori dei comparti del comparto e il fondo di gestione;

(d) in che modo gli investitori possono ottenere informazioni più dettagliate sul fondo di gestione e l’accordo dei gestori e degli amministratori del comparto e del fondo di gestione.

§ 19

Particolarità dello stato del fondo immobiliare
(1) Le informazioni circa i rischi connessi con l’investimento investimenti fondo speciale in beni immobili o quote di società immobiliari (fondo immobiliare) sono espresse da un indicatore sintetico ai sensi del § 9. 1, ma contiene avvertimenti sui rischi associati con altri valori di proprietà di immobili o partecipazione a società immobiliari e avvisi di rischio associati in particolare

a) difetti di costruzione o oneri ambientali sulla proprietà,

b) con la perdita del reddito da locazione pianificato,

c) incapacità del fondo immobiliare di rimborsare i prestiti ricevuti, le passività del contratto di costruzione o di coprire i costi di manutenzione e gestione degli edifici,

d) il rischio di danni naturali agli immobili nel portafoglio del Fondo,

(e) l’acquisizione di beni immobili esteri, in particolare l’instabilità politica, economica o legale,

(f) con la possibilità di insolvenza della società immobiliare in cui il Fondo partecipa o con il default dei prestiti e dei prestiti concessi dal fondo immobiliare,

g) con l’obbligo di vendere le attività del Fondo per motivi di inadempimento delle condizioni associate al suo possesso 21 ) ;

h) Possibilità di sospendere l’emissione o il rimborso di certificati di partecipazione 22 ) o di partecipazioni 23 ) fino a 2 anni,

(i) con la possibilità di una minore liquidità del bene acquistato per la rivendita o

(j) valutazione errata degli immobili o partecipazione in una società immobiliare da parte di un esperto o di membri del comitato di esperti.

(2) I Principi per la gestione del fondo immobiliare in relazione al settore immobiliare comprendono

a) norme sull’acquisto e la vendita di immobili, in particolare le condizioni in cui si può acquisire proprietà sotto pegno, servitù, diritti di opzione come sostanziale e diritto di utilizzo e le modalità di determinazione del prezzo del bene se il prezzo determinato da pareri da esperti o membri del comitato di esperti differiscono .

(b) le condizioni alle quali è possibile

1. vendere beni acquisiti ai fini della sua attività,

2. gestire un immobile che è stato acquisito per la rivendita,

(c) le norme che disciplinano la gestione di beni immobili di proprietà del fondo immobiliare, in particolare le norme che disciplinano i costi di mantenimento o miglioramento del loro status,

d) le condizioni in cui un immobile di proprietà del fondo immobiliare onere pegno, servitù, diritti di opzione come un diritto sostanziale di utilizzo di una terza parte, e

e) nel caso di beni immobili situati nel territorio di un altro Stato, in particolare

1. i principi che disciplinano l’acquisto, l’esercizio e la vendita di beni immobili nel territorio di detto Stato, determinati alla luce dei rischi,

2. informazioni sulla protezione degli investimenti, compresa la riesportazione del capitale e i suoi proventi;

3. Determinare il modo in cui un depositario di un fondo immobiliare eserciterà i propri diritti e obblighi nei confronti di tali beni.

(3) I principi per la gestione dei fondi immobiliari in relazione alla partecipazione in società immobiliari includono

a) le condizioni alle quali può essere acquisita o detenuta una partecipazione in una società immobiliare,

(b) le norme per garantire il rispetto delle condizioni di cui alla lettera a), compresa la garanzia dell’espletamento delle funzioni del depositario del fondo;

(c) le condizioni alle quali un fondo immobiliare può acquisire una partecipazione in una società immobiliare che intende acquistare beni immobili soggetti ai diritti di cui al paragrafo 2 a), o ha già tali proprietà in suo possesso.

(4) I Principi per la gestione del Fondo immobiliare in relazione alla valutazione delle attività includono

a) le regole per la selezione di un esperto da parte del gestore del fondo immobiliare e le informazioni sulle regole per la selezione di un esperto da parte del depositario del fondo immobiliare,

(b) norme sulla remunerazione degli esperti,

(c) le norme per l’istituzione di un comitato di esperti, la selezione dei suoi membri, la durata e la rinuncia all’adesione,

d) le regole del comitato di esperti nell’ambito dei requisiti di cui all’articolo 269 della legge,

e) norme sulla retribuzione dei membri del comitato di esperti,

(f) l’ elenco dei membri del comitato di esperti, la data della loro costituzione e le informazioni sulla loro competenza professionale ed esperienza nella determinazione del valore della proprietà, e un’indicazione su quale dei membri è designato dal deposito del Fondo,

g) le regole per il caso che il comitato di esperti o depositario fondo immobiliare raccomanderà il fondo per garantire che la nuova proprietà di valutazione da parte di un perito indipendente o Banca nazionale ceca ha ordinato di fornire tali premi, tra cui le scadenze, che sarà una rivalutazione degli immobili,

(h) le regole della procedura di valutazione se lo scopo per cui è stata acquistata la proprietà è cambiato, e

(i) informazioni sulle persone che esercitano, a favore del fondo immobiliare, i diritti dell’azionista in società immobiliari e le regole per la selezione di tali persone.

(5) Altre caratteristiche dello status del fondo immobiliare sono

a) i termini per la richiesta di rimborso di certificati unitari o di quote del fondo immobiliare,

(b) un periodo speciale per la sospensione dell’emissione e il rimborso di certificati di quote o azioni del fondo immobiliare ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 2 della legge, se il fondo immobiliare determina tale periodo,

(c) informazioni su persone che, nel caso di un fondo immobiliare, gestiscono in tutto o in parte beni immobili e le regole per la selezione di tali persone;

(d) informazioni sulle persone coinvolte nell’acquisizione di beni immobili o sulla partecipazione a beni immobili per il fondo immobiliare e le regole per la selezione di tali persone.

§ 20

Caratteristiche speciali dello status del Fondo
(1) Il profilo di rischio del Fondo, che investe oltre il 49% delle sue attività in titoli o titoli in forma di libro emessi da un fondo di investimento o da un fondo di investimento estero (fondo di fondi), comprende anche

(a) una descrizione dei rischi derivanti dall’investimento nel fondo target, se tali rischi hanno o possono avere un effetto rilevante sul Fondo nel suo complesso;

(b) una descrizione del rischio associato all’accumulo di oneri per l’investimento nel fondo target.

(2) Informazioni sulla spesa totale del fondo di fondi ai sensi della Sezione 13 (1) (b) contengono anche dati sui costi che sono coperti dalle attività del Fondo a causa del suo investimento in titoli o libretti contabili del fondo target. Le detrazioni, i supplementi, le commissioni e i premi addebitati sul conto del fondo target e il suo costo totale devono essere inclusi nel calcolo della spesa complessiva del fondo.

§ 21

Caratteristiche specifiche dello statuto del Fondo strutturato
(1) Il fondo di investimento di gestione che gli investitori alla data di scadenza specificata pagati corrispettivo in denaro basato sul calcolo specificato sulla base di redditività, le variazioni di prezzo o di altre condizioni che sono legati a strumenti di investimento, indici, portafogli di riferimento o fondi di investimento con caratteristiche simili ( fondo strutturato), dettagli del calcolo illustrato nella sezione della strategia di investimento.

(2) Lo statuto del fondo strutturato invece dei dati per i requisiti comprende esempi illustrano almeno tre scenari di performance del fondo e positivo, neutro e negativo; metodo per presentare i requisiti di prestazioni dei fondi di scenari e le spiegazioni verbali si applicano, mutatis mutandis, l’articolo 36 del regolamento 10 ) .

PARTE QUARTA

EFFICIENZA
§ 22

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Governatore:

Ing. Singer, Ph.D., v

Allegato n. 1 del decreto n. 246/2013 Coll.

Layout di spese e costi
[Articolo 13]

oneri una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
(Questo è il massimo che può essere a carico dell’investitore prima dell’investimento o di investimento prima del pagamento.)
Biglietto d’ingresso (a pagamento) %
Tassa di uscita (collisione) %
Costi coperti dal fondo di investimento collettivo durante l’anno
Costo totale %
Spese coperte dal patrimonio del Fondo a condizioni speciali
Commissione di performance %
Allegato n. 2 del decreto n. 246/2013 Coll.

Formula per il calcolo del TER sintetico
[Articolo 13]

la formula per calcolare il TER sintetico
TERF = costi operativi / FK (%)
FK = valore medio mensile del fondo del fondo di investimento collettivo (CZK)
TERCFi = TER i-esimo indicatore del fondo di investimento, se pubblicato (%)
wi = la proporzione (peso) dell’investimento nell’i-esimo fondo di investimento nel fondo di investimento collettivo
K = numero di fondi di investimento
CCFin = maggiorazioni pagate dei fondi di investimento (CZK)
CCFout = detrazioni di fondi di investimento pagati (CZK)
Le note
1 ) Art. 63 paragrafo. 1 e gli articoli da 69 a 72 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/65 / CE del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione).
Art. 23 La direttiva della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/61 / UE, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41 / CE e 2009/65 / CE e del regolamento (CE) n. 1060/2009 e (UE) N. 1095/2010.

2 ) Sezione 597 a) ob) della legge n. 240/2013 Coll., sulle società di investimento e sui fondi di investimento.

3 ) Articolo 146, paragrafo 1, della legge n. 240/2013 Coll.

4 ) Sezione 22a (1) della legge n. 563/1991 Coll., Contabilità, come modificata, modificata dalla legge n. 410/2010 Coll. e legge n. 188/2011 Coll.

5 ) Articolo 11, paragrafo 1, della legge n. 240/2013 Coll.

6 ) Articolo 38 (1) e (2) della legge n. 240/2013 Coll.

7 ) § 23 e 24 della legge n. 240/2013 Coll.

8 ) § 51 e 52 della legge n. 240/2013 Coll.

9 ) Sezione 65 della legge n. 240/2013 Coll.

10 ) Regolamento (UE) n. 583/2010 del 1 ° luglio 2010, che attua la direttiva della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/65 / CE per quanto riguarda le informazioni essenziali per gli investitori e le condizioni per la fornitura delle informazioni chiave per gli investitori o prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o attraverso un sito web.

11 ) Articolo 212 della legge n. 240/2013 Coll.

12 ) § 194 a 202 della legge n. 240/2013 Coll.

13 ) Sezione 59 della legge n. 256/2004 Coll., Sulle imprese del mercato dei capitali, modificata dalla legge n. 420/2011 Coll.

14 ) Articolo 69 della legge n. 256/2004 Coll., Come modificato dalla legge n. 420/2011 Coll.

15 ) Sezione 190 (4) e Sezione 191 (5) della legge n. 240/2013 Coll.

16 ) Art. Articolo 10, paragrafo 2 a) del regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione.

17 ) Art. Articolo 10, paragrafo 2 (b) del Regolamento della Commissione (UE) n. 583/2010.

18 ) Sezione 120 e Sezione 167, paragrafo 1, terza frase della legge n. 240/2013 Coll.

19 ) Articolo 276 della legge n. 90/2012 Coll., Sulle società commerciali e cooperative (legge sulle corporazioni commerciali).

20 ) § 2 lett. e), della legge n. 93/2009 Coll., sui revisori, e che modifica alcune leggi (legge sulla Sindacale), come modificato.

21 ) Articolo 63, paragrafi 4 e 5, del decreto governativo n. 243/2013 Racc., Sull’investimento di fondi di investimento e sulle tecniche per la loro gestione.

22 ) Articolo 136, paragrafo 2, della legge n. 240/2013 Coll.

23 ) Articolo 163, paragrafo 2, della legge n. 240/2013 Coll.